Sez. 1, Sentenza n. 600 del 17/03/1967 (Rv. 326583 - 01)
BORSA VALORI - CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AGENTE DI CAMBIO COL QUALE SI E CONTRATTO NELL'APPOSITO LIBRO E NEL REGISTRO DI PRIME NOTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA E VALIDITA DEL CONTRATTO.*
BORSA VALORI - CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AGENTE DI CAMBIO COL QUALE SI E CONTRATTO NELL'APPOSITO LIBRO E NEL REGISTRO DI PRIME NOTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA E VALIDITA DEL CONTRATTO.*
L'omissione, da parte dell'agente di cambio, dell'annotazione del nome dell'altro agente di cambio con il quale ha contrattato sull'apposito libretto, ove vanno scritti gli estremi di tutte le operazioni effettuate e nella trascrizione successiva delle stesse indicazioni nel libro di prime note (art. 17 R.d. 9 aprile 1925, n.376), non incide sul perfezionamento e sulla validita del contratto.*
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1925 num. 376 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)