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Sez. 1, Sentenza n. 600 del 17/03/1967 (Rv. 326583 - 01)

BORSA VALORI - CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AGENTE DI CAMBIO COL QUALE SI E CONTRATTO NELL'APPOSITO LIBRO E NEL REGISTRO DI PRIME NOTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA E VALIDITA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1967-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326583-01

BORSA VALORI - CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AGENTE DI CAMBIO COL QUALE SI E CONTRATTO NELL'APPOSITO LIBRO E NEL REGISTRO DI PRIME NOTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SUSSISTENZA E VALIDITA DEL CONTRATTO.*

L'omissione, da parte dell'agente di cambio, dell'annotazione del nome dell'altro agente di cambio con il quale ha contrattato sull'apposito libretto, ove vanno scritti gli estremi di tutte le operazioni effettuate e nella trascrizione successiva delle stesse indicazioni nel libro di prime note (art. 17 R.d. 9 aprile 1925, n.376), non incide sul perfezionamento e sulla validita del contratto.*

Riferimenti normativi: Legge 09/04/1925 num. 376 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)