Sez. 6 - 3, Sentenza n. 8607 del 29/04/2015 (Rv. 635149 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di locazione - Inadempimento - Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Irretroattività - Tutela per il periodo pregresso - Inidoneità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In tema di preliminare di locazione, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che tenga luogo del contratto non concluso, non ha efficacia retroattiva e vale solo per il futuro, sicché è inidonea ad assicurare tutela al promittente locatore per il periodo pregresso relativamente ai canoni non percepiti, che possono, invece, essere ottenuti tramite le domande di risarcimento del danno o indennità d'occupazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il rigetto dell'azione ex art. 2932 cod. civ. con riferimento ad un preliminare di locazione a termine con scadenza anteriore alla data dell'eventuale sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)