diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 16327 del 20/11/2002 (Rv. 558603 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del rapporto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558603-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l'inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)