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Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 23/02/1999 (Rv. 523501 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Litisconsorzio processuale tra le parti che hanno agito, nei precedenti gradi, a difesa della proprietà comune - Esclusione - Fondamento - Litisconsorzio sostanziale tra le stesse parti - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523501-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Non sussiste litisconsorzio necessario processuale, sì da richiedere l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., tra coloro che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio per tutelare la proprietà comune nei confronti di altri, perché la relativa controversia può esser instaurata da alcuni contitolari soltanto, senza necessità di integrazione del contraddittorio (c.d. sostanziale) a tutti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)