Sez. 2, Sentenza n. 10044 del 25/11/1994 (Rv. 488824 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado - Omessa notificazione alla parte contumace - Nullità - Accettazione del contraddittorio della parte costituita - Legittimazione della stessa a far valere la nullità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
In caso di proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, la parte costituita che su di essa abbia accettato il contraddittorio non è legittimata a far valere la nullità dipendente dalla sua mancata notificazione a parte contumace. (Nella specie la nullità è stata fatta valere in sede di impugnazione dalla parte già costituita in primo grado, mentre l'altra parte, come rilevato dalla S.C., aveva fatto passare in giudicato, non impugnandola, la sentenza di primo grado, con la quale ai due convenuti, in accoglimento della domanda nuova di carattere possessorio - proposta con "mutatio libelli" in sostituzione di una precedente domanda petitoria - era stato ordinato l'"arretramento" di una costruzione da loro eseguita in violazione di una veduta il cui possesso era esercitato dagli attori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)