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Sez. L, Sentenza n. 2280 del 01/02/2010 (Rv. 611944 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro - Nozione - Lavoratore assente per scelta organizzativa del datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie in tema di sostituzione di dipendente in missione in altra sede.
Stato
decisa il 2010-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611944-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora, inviato a partecipare ad un corso di formazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla promozione automatica di un dipendente il quale aveva sostituito un lavoratore inviato in missione in altra sede, che doveva, quindi, reputarsi non assente dal lavoro, ma solo dall'unità produttiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)