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Sez. L, Ordinanza n. 31120 del 28/11/2025 (Rv. 677014-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mansioni superiori - Sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2025-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677014-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto non dà diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 81 del 2015) e della contrattazione collettiva applicabile, a meno che, alla luce delle circostanze del caso concreto - tra le quali particolare rilievo riveste l'eccessiva durata della assegnazione -, non sia ravvisabile un abuso da parte del datore di lavoro ai danni della professionalità del sostituto.

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)