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Sez. 3, Sentenza n. 1533 del 15/11/1968 Ud. (dep. 21/02/1969) Rv. 110369 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - PER MEZZO DI RACCOMANDATA O DI TELEGRAFO - ADEMPIMENTO DEL CANCELLIERE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110369-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - PER MEZZO DI RACCOMANDATA O DI TELEGRAFO - ADEMPIMENTO DEL CANCELLIERE - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Non e prevista come causa di nullita l'inosservanza delle formalita di cui all'art.6 d.P.R. 8 agosto 1955, n.666 - norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n.517, di modificazione al codice di procedura penale - che, al secondo comma, dispone che sull'atto contenente dichiarazione d'impugnazione, pervenuto per mezzo di raccomandata ovvero per dispaccio telegrafico a termini dell'art.198 cod.proc.pen., il cancelliere appone l'indicazione del giorno in cui lo riceve e la sua sottoscrizione, e ne cura immediatamente l'Unione agli Atti del procedimento.*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1955 num. 666 art. 6, Cod. Proc. Pen. art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)