Sez. 3, Sentenza n. 1795 del 30/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152400 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - RICEZIONE - OMISSIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI DA PARTE DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: IMPUGNAZIONE DEL P.M.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - RICEZIONE - OMISSIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI DA PARTE DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: IMPUGNAZIONE DEL P.M.*
In tema di impugnazioni, l'omissione di un adempimento formale del cancelliere non può essere posto a carico della parte facendo ricadere su di essa le conseguenze dell'attività lacunosa dell'ufficio, specialmente quando si ha la prova, attraverso una annotazione, che l'atto è stato presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (nella specie, alla dichiarazione di impugnazione del P.m. era stata apposta la data di deposito e la sigla del cancelliere; la suprema Corte ha ritenuto che la mancata indicazione di persona diversa da quella che ha proposto l'impugnazione dovesse far presumere che la dichiarazione fosse stata presentata dallo stesso rappresentante del P.m. che l'impugnazione aveva proposto). (V mass n 147772; (V mass n 130567; (V mass n 126198; (V mass n 111054; (V mass n 110369; (V mass n 105986; (V mass n 105985; (V mass n 105629; (Conf mass n 146787; (contra mass n 101323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)