Sez. 3, Sentenza n. 6048 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268830 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE | Gravi ragioni di convenienza - Riconducibilità ad esse dell'esigenza di evitare un'istruttoria dibattimentale destinata a diventare inutilizzabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
GIUDICE - ASTENSIONE - IN GENERE
Tra le "gravi ragioni di convenienza" che, ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., consentono l'astensione del giudice rientra anche l'esigenza di evitare un'istruttoria dibattimentale destinata a diventare inutilizzabile in vista del sicuro protrarsi della stessa oltre il termine di trattenimento in servizio di uno dei componenti del collegio, atteso che la previsione di astensione per le predette ragioni è posta a presidio, non soltanto dell'imparzialità del giudice, ma, più generale, del buon andamento del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità di un decreto del Presidente del Tribunale che - a seguito del rinvio di una complessa istruttoria dibattimentale a nuova udienza, effettuato dal collegio per il prossimo pensionamento di un suo componente, ed alla luce del dissenso anticipato dalla difesa alla rinnovazione mediante lettura degli atti - aveva accolto la dichiarazione di astensione del magistrato interessato, disponendone la sostituzione nel collegio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)