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Sez. 5, Sentenza n. 10423 del 22/05/2000 Ud. (dep. 02/10/2000) Rv. 218381 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE | Tempi e modalità - Differenza dalla domanda di ricusazione - Necessità di utilizzo di formule sacramentali - Esclusione - Possibilità di suo inserimento in una ordinanza dibattimentale - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218381-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE

L'istanza di astensione, a differenza della domanda di ricusazione -che ha carattere formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne le modalità- non necessitando di formule sacramentali, può anche essere inserita nel corpo di una ordinanza dibattimentale, a condizione che tale provvedimento venga portato a conoscenza dell'organo abilitato a decidere su di essa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)