Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24637 del 19/11/2014 (Rv. 633439 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Efficacia - Decorrenza - Dal giorno della pubblicazione - Riferimento all'intero arco temporale della giornata - Necessità - Frazionamento in unità temporali inferiori - Esclusione - Fattispecie in materia di esecuzione forzata.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato, in quanto non più sorretta da idoneo titolo esecutivo, l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., resa all'esito di procedura espropriativa intentata in forza di titolo giudiziale, depositata lo stesso giorno del deposito dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di detto titolo, emessa ex art. 283 cod. proc. civ. dal giudice dell'impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)