Sez. 1, Sentenza n. 1041 del 06/02/1999 (Rv. 523022 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Decorrenza degli effetti del concordato - "Dies a quo" - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, gli effetti di cui all'art. 168 legge fall. decorrono dalla data di presentazione del ricorso, da individuarsi con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, a far tempo, cioè, dalle ore 00.01 del giorno medesimo, e non anche dall'ora di apertura degli uffici di cancelleria presso cui la domanda sia stata presentata (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda in cui si era erroneamente affermata l'anteriorità di un credito derivante da rimessa estera rispetto all'instaurazione della procedura concordataria "de qua" sulla base della considerazione che la data della valuta accreditata risaliva alle ore 00.01 dello stesso giorno della domanda di concordato, domanda che doveva, invece, ritenersi presentata - secondo il giudice di merito - con riferimento all'orario di apertura degli uffici giudiziari competenti a riceverla).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)