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Sez. 1, Ordinanza n. 1082 del 19/01/2005 (Rv. 579639 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Istituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (legge n. 246 del 2001) - Devoluzione d'ufficio al neoistituito ufficio giudiziario di tutti gli affari pendenti dinnanzi al Tribunale di Messina e ricadenti nel territorio della nuova circoscrizione - Configurabilità - Controversie introdotte successivamente alla entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ufficio giudiziario - Devoluzione d'ufficio - Esclusione - Applicabilità dell'art. 38 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579639-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

La legge 26 luglio 1991, n. 246, istitutiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha devoluto alla cognizione del nuovo ufficio "tutti gli affari pendenti dinnanzi al Tribunale di Messina, salvo la cause civili già passate in decisione ovvero i procedimenti penali in cui sia stato già aperto il dibattimento", con la conseguenza che spetta al Tribunale di Messina dichiarare d'ufficio la competenza del nuovo Tribunale e di devolvere ad esso la cognizione dei relativi affari, non trova applicazione in quei giudizi che siano stati incardinati in una data posteriore a quella di inizio del funzionamento del nuovo ufficio e che, quindi, non erano ancora in corso a quest'ultima data, per i quali la competenza per territorio resta regolata dalle norme comuni, e in particolare dall'art. 38 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1991 num. 246 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)