Sez. 3, Sentenza n. 5825 del 19/04/2001 (Rv. 546103 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Istituzione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 246/91) - Devoluzione d'ufficio di tutti gli affari concernenti il territorio del nuovo circondario pendenti presso il Tribunale di Messina - Configurabilità.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
La legge n. 246 del 1991, istitutiva del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (per effetto della quale sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario "tutti gli affari pendenti dinanzi al tribunale di Messina salvo le cause civili già passate in decisione ovvero i procedimenti penali in cui sia stato già aperto il dibattimento") introduce una deroga al criterio generale di cui all'art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ. (a mente del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di essa), con la conseguenza che il tribunale di Messina ha il potere di dichiarare "d'ufficio" la competenza del tribunale di nuova istituzione non potendo indurre ad un qualche ripensamento, nel senso di una contrapposizione di criteri, il fatto che tale potere di devoluzione, nelle precedenti legge 172/1968, n. 708/75 e n. 11/1983, rispettivamente istitutive della sez. n. C.A. Salerno, dei Tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato e delle C.A. autonome di Locri e Salerno, fosse espressamente previsto, essendo identiche le finalità di tutte le leggi richiamate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1991 num. 246 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)