Sez. 3, Sentenza n. 6553 del 20/12/1985 (Rv. 443622 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - PERDITA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO - PRESUPPOSTI.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - PERDITA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO - PRESUPPOSTI.*
La responsabilità per la perdita della cosa in custodia, prevista dall'art. 1780 cod. civ., non si configura per una mera causalità materiale - e cioè l'avere comunque posto in essere una condizione dell'evento "perdita" - ma deve collegarsi a un comportamento del depositario difforme da quella diligenza dovuta nell'adempimento dell'Obbligo di custodia, che deve ispirarsi al criterio del buon padre di famiglia e può concretarsi differentemente secondo il diverso regime del profitto del negozio, senza però che rilevino possibili ulteriori presidi che, pur escogitabili per prevenire l'evento, eccedono da detto Obbligo. (V 3292/79, mass n 399685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)