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Sez. 3, Sentenza n. 3292 del 11/06/1979 (Rv. 399685 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEPOSITARIO.*
Stato
decisa il 1979-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399685-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEPOSITARIO.*

Anche nell'ipotesi di deposito gratuito, il depositario per liberarsi da ogni responsabilita deve provare l'imprevedibilita o inevitabilita della perdita della cosa, ovvero l'estraneita della perdita stessa rispetto al comportamento da lui tenuto nella esecuzione del contratto. Infatti, primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta e la non imputabilita allo stesso della causa dell'inadempimento; ed e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dello inadempimento che si puo passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. (Conf 3147/74, mass n 371633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)