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Sez. 3, Sentenza n. 18 del 04/01/1969 (Rv. 337809 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - DIVIETO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337809-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - DIVIETO - CONDIZIONI.*

E inammissibile in appello la deduzione di una nuova causa petendi, che, basata su presupposti di fatto o situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, implichi un mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (nella specie, proposta in primo grado domanda riconvenzionale, tendente al riconoscimento del diritto del locatario a rientrare nei locali rilasciati, dopo la ricostruzione dell'immobile, ex art 10 legge 23 maggio 1950 n 253, il locatario aveva aggiunto in appello altra causa petendi, traente titolo da scritture negoziali mai prodotte prima e contestate nelle loro opponibilita). (V 1712-67, mass n 328555 2537-66, massima n 324887 1577-66, massima n 323134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)