Sez. 2, Sentenza n. 1577 del 18/06/1966 (Rv. 323134 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI*
Nel giudizio di appello e ammissibile una nuova causa petendi, che appaia fondata sui dati di fatto gia acquisiti al processo con piena garanzia del contraddittorio. E, invece, inammissibile quella che, essendo impostata su presupposti di fatto o situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, implichi mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione e i termini della controversia, e, in definitiva, ponga in essere una pretesa diversa, per sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)