Sez. L, Sentenza n. 4505 del 10/07/1981 (Rv. 415215 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZE -CORREZIONE (DELLA) - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE MANCANTE - INCORREGGIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZE -CORREZIONE (DELLA) - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE MANCANTE - INCORREGGIBILITA.*
L'Esercizio del potere di correzione della motivazione della sentenza di cui all'art 384 cod proc civ e consentito soltanto se la motivazione contenga erronee considerazioni giuridiche che non abbiano avuto influenza sulla decisione adottata, ma non per colmare la lacuna di una motivazione mancante del tutto. (Conf 678/47, 362/43).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)