Sez. 2, Sentenza n. 8831 del 04/04/2008 (Rv. 602779 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Giudizio per la regolarizzazione dell'uso della cosa comune - Prova dell'esistenza del diritto di comproprietà dell'attore - Necessità - Soltanto in caso di contestazione - Fondamento - Onere di contestazione della controparte - Sussistenza alla stregua della legge 26 novembre 1990 n. 353 modificativa dell'art. 167 cod. proc. civ.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
Nel giudizio promosso per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando nè la legittimazione o l'interesse ad agire, nè l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)