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Sez. L, Sentenza n. 6007 del 04/07/1997 (Rv. 505712 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo nazionale per gli autoferrotramvieri del 12 marzo 1980 in tema d'indennità di mensa e del relativo aggiornamento periodico.
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505712-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione dei contratti collettivi (di diritto comune), il sindacato della Corte di cassazione deve limitarsi alla verifica del rispetto, da parte del giudice del merito, delle norme dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed al controllo della correttezza della motivazione, non essendo altrimenti censurabile il risultato dell'indagine interpretativa di tali contratti, la quale è istituzionalmente riservata al giudice del merito (nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che per effetto dell'art. 2 dell'accordo nazionale per gli autoferrotramvieri del 12 marzo 1980 l'indennità di mensa, già prevista nella misura dell'1, 50% della retribuzione dal contratto collettivo nazionale del 23 luglio 1976, dovesse essere riproporzionata al fine di evitare rivalutazioni retributive per effetto degli aumenti della retribuzione minima conglobata e quindi aveva respinto la pretesa dei dipendenti all'aggiornamento periodico dell'indennità medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)