Sez. 5, Ordinanza n. 87 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/02/1999) Rv. 213081 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ambito e limiti.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti stabiliti dall'art.409, sesto comma, cod.proc.pen., e tali limiti sussistono quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. In particolare il succitato art.409, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art.127, comma quinto, cod.proc.pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale ed il contraddittorio cartolare per i procedimenti di competenza del pretore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)