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Sez. 2, Sentenza n. 49293 del 19/11/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230525 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - procedimento | Ordinanza di archiviazione deliberata da giudice diverso da quello che abbia celebrato l'udienza - Nullità - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230525-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - procedimento

L'ordinanza di archiviazione che interviene all'esito dell'udienza in camera di consiglio, in applicazione del quinto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., deve essere deliberata dallo stesso magistrato che abbia proceduto alla celebrazione dell'udienza stessa, posto che il principio di immutabilità del giudice sancito dal secondo comma dell'art. 525, per quanto espressamente riferito alla sentenza dibattimentale, è applicabile anche ai provvedimenti adottati in chiusura del procedimento regolato, in generale, dall'art. 127 del codice di rito. La nullità che consegue dalla violazione di tale precetto, essendo pertinente alla garanzia del contraddittorio come quelle previste dal quinto comma del citato art. 127, è compresa tra i vizi che, secondo il disposto del sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)