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Sez. U, Sentenza n. 33683 del 31/12/2018 (Rv. 652099 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Contestazione disciplinare - Addebito relativo alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Omessa indicazione della normativa regolamentare e della disposizione sul servizio giudiziario ritenuta violata - Nullità dell'incolpazione per incertezza sul fatto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652099-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'omessa indicazione della normativa regolamentare o della disposizione sul servizio giudiziario ritenuta violata, in relazione ad incolpazione avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006, non determina la nullità della contestazione per incertezza assoluta sul fatto addebitato, quando i fatti siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, giacché, ai fini dell'invalidità, ciò che rileva è la compressione del diritto di difesa dell'incolpato, quale conseguenza di una insufficiente specificazione della condotta, ed è onere di questi puntualizzare e dimostrare il pregiudizio subito a causa della mancata specificazione delle disposizioni normative di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto generica la contestazione con la quale si addebitava al magistrato di aver fissato alcune udienze camerali "in giorni non previsti dal calendario", atteso che dagli atti dell'inchiesta amministrativa risultava pacificamente la riferibilità dell'addebito alla fissazione delle udienze nel giorno del venerdì, in luogo del giovedì, come previsto dalle tabelle dell'ufficio, e che il magistrato incolpato si era difeso nel merito senza lamentare alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)