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Sez. L, Sentenza n. 21847 del 29/07/2025 (Rv. 676073-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Avviso di addebito - Art. 30 d.l. n. 78 del 2010 - Notifica "diretta" a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Ammissibilità - Disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento - Applicabilità - Perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Stato
decisa il 2025-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676073-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982.

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)