Sez. L, Ordinanza n. 19480 del 12/06/2026 (Rv. 679438-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Avviso bonario di costituzione in mora - Invio tramite lettera raccomandata - Assenza del destinatario - Presunzione di conoscenza - Coincidenza con il rilascio dell'avviso di giacenza - Sussistenza - Contestazione della ricezione - Doveri del giudice - Differenza rispetto alla notifica di atti impositivi ed avvisi di addebito.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di obblighi contributivi, l'avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai fini dell'interruzione della prescrizione, si presume giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base del rilascio dell'avviso di giacenza e, ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. dopo avere verificato l'esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile, senza che sia necessario il ritiro della missiva o il decorso di dieci giorni dal rilascio del predetto avviso, diversamente da quanto accade nel caso di notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati a mezzo posta.
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)