Sez. 6, Sentenza n. 1758 del 02/05/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201830 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Diritto dell'indagato detenuto in luogo estraneo al circondario di essere sentito dal collegio - Esclusione - Facoltà del Collegio di derogare alla regola dell'audizione dell'indagato da parte del Giudice di Sorveglianza.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
La puntuale lettura della sentenza della Corte Costituzionale 31 gennaio 1991 n. 45 ed il disposto dell'art. 127, comma terzo, in riferimento all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., rendono palese che non esiste il diritto dell'interessato detenuto in luogo esterno al circondario, di essere sentito alla udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, ma sussiste soltanto la facoltà riconosciuta al giudice, di valutare l'opportunità di derogare alla regola generale dell'audizione dell'indagato da parte del Giudice di Sorveglianza, sempre che sussista a riguardo richiesta dello stesso indagato, che non costituisca istanza meramente dilatoria, intesa ad ottenere il superamento dei termini per la pronuncia del provvedimento. (Vedi Corte Costituzionale sentenza n. 45 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)