Sez. U, Sentenza n. 3898 del 12/04/1991 (Rv. 471648 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Domicilio o residenza | Domanda di separazione personale a pretese commesse - Proposizione nei confronti del coniuge cittadino straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Domicilio o residenza
Con riguardo alla domanda di separazione personale ed alle pretese ad essa connesse, quali quelle inerenti all'affidamento ed al mantenimento dei figli, che siano proposte nei confronti del coniuge cittadino straniero, la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 1 cod. prov. civ., va riconosciuta solo quando detto convenuto abbia in Italia la residenza od il domicilio (anche elettivo, non però a fini meramente processuali), ovvero abbia accettato la giurisdizione stessa, espressamente, o tacitamente, mediante atti incompatibili con la volontà di negarla (non ravvisabili nell'esecuzione dei provvedimenti presidenziali di cui all'art. 708 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)