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Sez. U, Sentenza n. 9380 del 24/09/1997 (Rv. 508200 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO | Elezione di domicilio - Criterio volontaristico - Conseguenze - Elezione di domicilio dello straniero nel territorio italiano per determinati affari - Rilevanza per affari diversi - Esclusione - Elezione di domicilio da parte di un conduttore straniero nell'immobile locato - Domanda, nei confronti dello straniero, proposta da un terzo estraneo al contratto di locazione per un rapporto diverso da quest'ultimo - Criterio di collegamento ex art. 4, comma primo cod. proc. civ. (anteriormente alla legge n. 218 del 1995) - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508200-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO

L'elezione di domicilio cui fa riferimento l'art. 4 cod. proc. civ., (prima dell'abrogazione ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218) è determinata dalla esclusiva volontà del soggetto al di fuori di uno specifico riferimento ad una realtà obiettiva e, in particolare, al di fuori dell'esistenza, nel luogo eletto, di un centro di imputazione di interessi. Ne consegue che, siccome caratterizzata da un determinante elemento volontaristico tale elezione non può non restare limitata agli affari per i quali è intervenuta, senza possibilità di estendersi ad altri. Pertanto con riguardo a domanda proposta nei confronti di uno straniero non può esser utilmente invocata, quale criterio di collegamento atto a fondare la giurisdizione del giudice adito, l'elezione di domicilio effettuata dal convenuto presso l'immobile da lui condotto in locazione, quando la domanda sia totalmente estranea al rapporto locativo, per essere proposta da chi è terzo rispetto a tale rapporto e per avere un contenuto in nessun modo riconducibile a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)