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Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 06/11/1976 (Rv. 382724 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'ESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - NOZIONE - DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE - MANCATA TRASCRIZIONE NEL PRA DELL'ACQUISTO DEL VEICOLO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382724-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DOLOSO DELL'ESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - NOZIONE - DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE - MANCATA TRASCRIZIONE NEL PRA DELL'ACQUISTO DEL VEICOLO - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso da parte del debitore dell'esistenza dell'obbligazione (art 2941 n 8 cod civ), occorre un'obiettiva impossibilita, per il creditore, di far valere il proprio diritto, cio che non si verifica quando colui che e obbligato a risarcire i danni prodotti con un autoveicolo, abbia omesso di trascrivere sul pubblico registro automobilistico il proprio atto d'acquisto dell'autoveicolo stesso, inducendo cosi in errore il danneggiato circa l'identita della persona tenuta al risarcimento. Infatti la mancata trascrizione non impedisce al creditore di accertare per altra via l'identita del debitore. (V 102/73, mass n 361855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)