Sez. 3, Sentenza n. 102 del 12/01/1973 (Rv. 361855 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE DELL'ESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE DELL'ESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso da parte del debitore dell'esistenza dell'obbligazione (art 2941 n 8 cod civ) e necessaria non solo la sussistenza di un comportamento doloso del debitore, concretantesi in un'attivita diretta intenzionalmente ad occultare al creditore l'esistenza della obbligazione, ma anche la condizione che tale comportamento abbia determinato una situazione obiettiva che precluda al creditore la possibilita di far valere il proprio diritto. (Conf 1044/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)