Sez. L, Sentenza n. 1097 del 04/02/1987 (Rv. 450659 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - TERMINE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine di tre anni previsto dall'art. 112 del d.P.R. del 1965 n. 1124 per la prescrizione dell'Azione di regresso dell'Inail ex art. 11 dello stesso d.P.R., decorre dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile e pertanto, ove avverso tale sentenza sia stata proposta impugnazione poi dichiarata inammissibile per una causa sopravvenuta (omessa od irrituale presentazione dei motivi, rinuncia) esso decorre dal giorno in cui sia divenuto irrevocabile il provvedimento che dichiari l'inammissibilità del gravame. (V 4288/86, mass n 447056).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)