Sez. L, Sentenza n. 4288 del 27/06/1986 (Rv. 447056 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Il termine prescrizionale di un anno, previsto dal secondo comma dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 ed elevato a tre anni a norma dell'art. 4 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33, attiene - in ipotesi di rivalsa dell'Inail in relazione alle prestazioni assicurative erogate in favore del lavoratore che sia incorso in un infortunio sul lavoro - non già all'accertamento e alla liquidazione del credito - per cui vige invece la normale prescrizione decennale - bensì alla fase dell'adempimento e quindi il termine suddetto decorre dal giorno in cui il pagamento è stato richiesto dallo istituto al datore di lavoro, ossia dal momento in cui quest'ultimo è messo in grado di provvedere al riguardo, senza che per tale comunicazione sia previsto un particolare termine. (V 3792/79, mass n 400236; (V 1526/79, mass n 397876).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)