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Sez. 3, Sentenza n. 388 del 18/01/1994 (Rv. 485018 - 01)

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Ordinanza di sospensione - Revocabilità - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485018-01

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione

Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dell'esecuzione, costituendo un atto del giudice dell'esecuzione in quanto tale e non del giudice del processo di cognizione introdotto davanti a lui con l'opposizione, è soggetto alla disciplina indicata dall'art. 487 cod. proc. civ. e, quindi, è sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, senza avere carattere irretrattabile sulla competenza, tal ché non è impugnabile mediante regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)