Sez. 3, Sentenza n. 3427 del 21/04/1997 (Rv. 503833 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimenti del giudice dell' esecuzione - Revocabilità - Limiti - Impugnabilità ai sensi dell' art. 617 cod. proc. civ.- Rimedio alternativo - Scelta - Spettanza alla parte interessata.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono opponibili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., e sono altresì revocabili, o modificabili, dallo stesso giudice che le ha emesse finché non hanno avuto attuazione, e perciò senza limiti di tempo se a contenuto negativo come tale insuscettivo di esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), (nella specie, revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell' esecuzione, pronunciata con provvedimento successivo a quello di rimessione delle parti al tribunale, competente per valore sul merito della causa di opposizione all' esecuzione); la scelta, tra l'uno o l'altro rimedio, esperibile indifferentemente per motivi di opportunità o motivi di legittimità (art. 177 cod. proc. civ.), è rimessa al richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)