Sez. 1, Sentenza n. 18182 del 09/09/2004 (Rv. 576925 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mera annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente - Rapporto obbligatorio - Nascita - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)