Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 12/06/1973 (Rv. 364600 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE - MERA ANNOTAZIONE IN CONTO CORRENTE DELLA SOMMA MESSA A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE - RAPPORTO OBBLIGATORIO - NASCITA - ESCLUSIONE - MOMENTO DETERMINANTE - ESPERIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DELLA BANCA ACCREDITANTE PRIMA DELL'EFFETTIVO PRELIEVO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE - MERA ANNOTAZIONE IN CONTO CORRENTE DELLA SOMMA MESSA A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE - RAPPORTO OBBLIGATORIO - NASCITA - ESCLUSIONE - MOMENTO DETERMINANTE - ESPERIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DELLA BANCA ACCREDITANTE PRIMA DELL'EFFETTIVO PRELIEVO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel contratto d'apertura di credito bancario la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza quella tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna; ed il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale puo l'accreditante dirsi creditore dello accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione. Tuttavia, in materia di Azione revocatoria (art 2901 cod civ), trattandosi di verificare il presupposto della anteriorita del credito tutelato, l'aspetto cronologico della fattispecie delineata dalla norma citata, nel caso che dell'Azione si avvalga l'accreditante, va apprezzato con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello successivo, dell'effettivo prelievo. Con la conseguenza che, anche anteriormente a questo, la banca accreditante puo tutelare le proprie ragioni con l'Azione predetta, se di essa ricorrano gli altri presupposti. (V sulla prima parte 3956/69, mass n 344389; 74/68, mass n 330902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1842
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)