Sez. 2, Sentenza n. 2315 del 07/10/1967 (Rv. 329537 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - DELL'INESISTENZA DELLA SERVITU DA PARTE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE - DELL'ESISTENZA DELLA SERVITU - VINDICATIO SERVITUTIS - ONERE DEL CONVENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - DELL'INESISTENZA DELLA SERVITU DA PARTE DELL'ATTORE - ESCLUSIONE - DELL'ESISTENZA DELLA SERVITU - VINDICATIO SERVITUTIS - ONERE DEL CONVENUTO.*
Nella Azione negatoria servitutis l'attore non deve provare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitu, giacche il diritto di proprieta si presume -juris tantum- pieno ed esclusivo incombe, percio, sul convenuto la prova del diritto reale di servitu, da lui vantato, in quanto, resistendo, egli svolge una vindicatio servitutis. (Cfr. 1998-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)