Sez. 4, Sentenza n. 191 del 10/12/1996 Ud. (dep. 15/01/1997) Rv. 207152 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato della data dell'udienza - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni - Deducibilità - Fattispecie.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato della data dell'udienza costituisce nullità a regime intermedio poiché non comprime, in via totale ed assoluta, il diritto dell'imputato alla difesa in giudizio costituzionalmente garantito che resta, comunque, assicurato dalla presenza attiva dell'altro difensore nominato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 96 cod. proc. pen.. Tale nullità resta sanata, a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., se l'altro difensore presente non formula eccezioni e rilievi sull'integrità della difesa all'atto della costituzione delle parti in dibattimento. (Nella fattispecie, era stato disposto, prima del compimento degli atti introduttivi, il rinvio del dibattimento, con invito all'imputato e al difensore a comparire alla nuova udienza. Di ciò non era stato dato avviso all'altro difensore del prevenuto, non presente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)