Sez. U, Sentenza n. 39060 del 16/07/2009 Ud. (dep. 08/10/2009) Rv. 244188 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Assenza di uno dei due difensori di fiducia - Presenza dell'altro difensore - Sufficienza agli effetti della valida costituzione del rapporto processuale - Termine per eccepire la nullità - Individuazione.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)