Sez. 1, Sentenza n. 218 del 11/12/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 223031 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO | Mancanza della licenza e, quindi, di specifiche prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica - Configurabilità, anche in tale ipotesi, del reato - Sussistenza - Fondamento.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art.681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 cod. pen. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni "concernenti l'incolumità pubblica" mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 681, Cod. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)