Sez. 1, Sentenza n. 25519 del 22/06/2005 Ud. (dep. 13/07/2005) Rv. 232108 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO | Mancanza della licenza - Mancanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 cod. pen.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio. (Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 TULPS).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 681, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)