diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13851 del 09/06/2010 (Rv. 613543 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Esercizio 1994 - Spese relative al personale - Deducibilità pluriennale - Limiti - Spese di formazione ed aggiornamento - Possibilità - Spese di selezione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613543-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, nella disciplina dell'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile "ratione temporis" all'esercizio 1994, le spese per la selezione, formazione manageriale ed aggiornamento tecnico professionale del personale non costituiscono una categoria omogenea ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, in quanto soltanto le spese di formazione ed aggiornamento possono considerarsi pluriennali, e quindi deducibili in più esercizi, mentre tali non sono le spese relative alla selezione del personale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)