Sez. 5, Sentenza n. 8482 del 08/04/2009 (Rv. 607725 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Spese per la selezione di personale da assumere a tempo indeterminato - Deducibilità nel solo esercizio di competenza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la selezione del personale da assumere a tempo indeterminato non possono essere considerate "altre spese relative a più esercizi", ai sensi del terzo comma dell'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto vengono erogate soltanto nel momento preliminare della selezione del personale e possono, quindi, essere dedotte dal contribuente nel solo esercizio di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibili, pro quota annuale, le spese sostenute da una società per inserzioni giornalistiche, radiotelevisive e remunerazioni dei selettori, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)