Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 (Rv. 612517 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Difetto di legittimazione "ad causam" - Questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità - Giudicato implicito - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
In tema di giudicato, l'impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado impedisce la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione "ad causam" anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che la corretta individuazione delle parti attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale ed, inoltre, dall'erronea dichiarazione di avvenuta formazione del giudicato può derivare un dispendio di attività processuale derivante dalla potenziale proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. Ne consegue l'ammissibilità del relativo motivo, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)