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Sez. L, Sentenza n. 28078 del 21/12/2011 (Rv. 620365 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Delega del Presidente a stare in giudizio - Necessità - Direttore di sede periferica - Conferimento di procura al difensore nella qualità di rappresentante dell'Istituto - Omessa spedita della delega - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Limiti.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620365-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Poichè la delega del Presidente dell'I.N.P.D.A.P. ad un direttore di sede periferica, per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'I.N.P.D.A.P., senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega, determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio semprechè, sulla specifica questione, non si sia formato il giudicato interno, che si determina allorché la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e, quindi, sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)