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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 13/03/1974 (Rv. 368518 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - RETROATTIVI - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368518-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - RETROATTIVI - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI.*

In tema di imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso i contribuenti, pur non essendo tenuti a dichiarare nell'atto il valore venale del bene - se il prezzo pattuito sia ad esso inferiore - sono obbligati a pagare, sul tributo complementare, gli interessi moratori retroattivi di cui all'art 3 legge 26 gennaio 1961 n 29, interpretato autenticamente dall'art unico legge 28 marzo 1962 n 147, incombendo loro l'Onere di dimostrare che l'inesattezza dei dati sottoposti all'ufficio fiscale non e ad essi imputabile. (V 2695'72, mass n 360333).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)