Sez. U, Sentenza n. 2695 del 21/08/1972 (Rv. 360333 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - COLPA DEL CONTRIBUENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - COLPA DEL CONTRIBUENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
Perche a carico del contribuente sorga l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori previsti dall'art 3 della legge n 29 del 1961 per il caso di ritardata tassazione non e necessaria la prova della colpa del contribuente medesimo, ma e sufficiente il ritardo nell'adempimento del debito d'imposta, presuntivamente collegato con una condotta colposa del contribuente, ferma restando l'eventualita che quest'ultimo provi che la non esattezza dei dati sottoposti all' amministrazione non sia imputabile a fatto proprio. Pertanto, nei trasferimenti a titolo oneroso e legittima l'applicazione degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare, salvo che il contribuente non dimostri che la divergenza tra il prezzo ed il corrispettivo dichiarato ed il valore ritenuto dall'ufficio in Sede di revisione non dipende da fatto a lui imputabile. La non imputabilita puo insorgere anche in momento successivo alla registrazione dell' atto, quando il contribuente rettifichi attraverso offerta integrativa e vincolante il valore risultante dall'atto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)