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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17895 del 09/09/2016 (Rv. 640815 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Declaratoria di illegittimità e di risarcimento del danno - Impugnazione in appello solo della prima questione - Conferma della statuizione - Preclusione sul "quantum" - "Ius superveniens" di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640815-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

In tema di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove la sentenza di primo grado, che abbia dichiarato la illegittimità del contratto ed il conseguente diritto al risarcimento, sia stata impugnata solo sulla prima questione e sia stata confermata in appello, si forma il giudicato anche sulla seconda questione, giacché quest'ultima non costituisce capo autonomo ma capo dipendente dall'altra; ne deriva che, in assenza di specifica impugnazione sul "quantum", alla controversia non è applicabile lo "ius superveniens" di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, a ciò ostando il giudicato interno formatosi in relazione alla questione sulla decisione della quale avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)